Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23765 del 17/09/2008
Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni.
Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali(indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23765 del 17/09/2008