Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10774 del 24/04/2008
Sentenze del giudice di pace - Impugnazioni - Modifica dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 - Questioni di legittimità costituzionale - Asserita violazione degli artt. 76, 77 e 111, settimo comma, della Costituzione - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006), tanto in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., quanto all'art. 111, settimo comma, Cost.: in relazione al profilo dell'eccesso di delega, perché l'esclusione della diretta ricorribilità in cassazione di tali pronunce - per le quali diventa proponibile, per gli stessi motivi, l'appello - risponde al principio della legge delega di disciplinare il processo di cassazione in funzione di garantire la funzione nomofilattica della Corte; in relazione all'ipotizzata violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost. - prospettata sotto il profilo che tra i vizi deducibili con l'appello non rientrerebbero la violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla competenza, nonché il vizio di motivazione - atteso che essa si basa su di un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali vizi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10774 del 24/04/2008