Ricorso per cassazione - Discordanza tra originale e copia notificata - Conseguenze - Inammissibilità "ipso iure" del ricorso - Esclusione - Fattispecie.
In materia di notificazioni, il combinato disposto dell'art. 137, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 138 cod. proc. civ. non esige che la relata di notifica debba contenere un'espressa precisazione in punto di conformità all'originale della copia ed indicazioni o specificazioni sull'esatta consistenza e composizione dell'originale e della copia; ne consegue che, in caso di discordanza tra i dati emergenti dall'originale del ricorso per cassazione, depositato ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnata al destinatario, non ricorre un'ipotesi di inammissibilità "ipso iure" del ricorso, posto che la copia notificata è da ritenersi equivalente all'originale, fino a querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23429 del 09/11/2007