Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8654 del 03/04/2008
Controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato - Conclusioni della consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice di secondo grado - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico - legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sicchè, in mancanza di detti elementi, le censure, configurando un mero dissenso diagnostico, sono inammissibili in sede di legittimità. (Nella specie il ricorrente si era limitato a trasporre nel ricorso interi stralci di trattati di medicina senza riferirli concretamente a punti specifici della consulenza tecnica condivisi dal giudice del merito).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8654 del 03/04/2008