Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7862 del 26/03/2008
Ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto suoi presupposti - Conseguenze - Inefficacia - Mancata ottemperanza all'ordine - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie relativa all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un Provveditorato agli studi non ancora soppresso "ratione temporis".
Presupposti necessari per impartire l'ordine di integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione sono l'inscindibilità della causa nella quale è stata pronunziata la sentenza impugnata o il rapporto di dipendenza fra le cause; in difetto di tali presupposti, l'ordine di integrazione che sia egualmente emesso è privo di effetti, sicché la mancata ottemperanza allo stesso, essendo irrilevante, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha fatto applicazione del principio, ravvisando il difetto dei presupposti per l'emanazione dell'ordine, in relazione all'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di merito, nel regime precedente l'istituzione dei centri servizi amministrativi, nei confronti di un Provveditorato agli studi, all'epoca non ancora soppresso, in un giudizio in cui era parte il Ministero dell'Istruzione).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7862 del 26/03/2008