Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008
Controversia sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata - Litisconsorzio necessario tra tutti i creditori concorrenti - Sussistenza - Conseguenze in tema di rinuncia al ricorso per cassazione da parte di un creditore - Possibilità di decisione sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale con il debitore - Esclusione.
La situazione di litisconsorzio necessario, quale è quella che si verifica tra i creditori nella controversia ex art. 512 cod. proc. civ. sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, comporta l'automatica inscindibilità della controversia in sede di impugnazione ed implica che la rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione verso uno degli intimati non può produrre i tradizionali effetti propri della rinuncia, e cioè l'effetto di giustificare una decisione conseguente sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale, giacché la decisione della controversia non può che riguardare tutte le parti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008