Esame e decisione dei motivi di appello - Omissione - Violazione deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 o n. 5 cod. proc. civ. - Esclusione - Vizio "in procedendo" riconducibile all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze.
La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 3 o n. 5 cod. proc. civ. anziché dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 dello stesso codice di rito, il ricorso si rivela inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007