Appellante - Costituzione - Termine - Decorrenza - Dal perfezionamento della notificazione.
Ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per "giorno della notificazione", ai sensi degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11783 del 21/05/2007