Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006
Intervento in appello - Presupposti - Intervento adesivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti. (Nella specie, instaurata la causa, in tema di inadempimento contrattuale, da società in nome collettivo, avverso la sentenza di rigetto della domanda attrice era stato proposto appello, anche dall'unico socio residuo, in proprio, dopo l'avvenuto scioglimento della società; ha ritenuto la S.C. che tale appello fosse inammissibile e che, non avendo egli partecipato, in proprio, al giudizio di primo grado, la sua partecipazione nel giudizio di appello dovesse qualificarsi come intervento adesivo dipendente; sulla base del citato principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento e la inammissibilità del ricorso per cassazione, da lui proposto in proprio alla sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006