Istanza di ammissione di un mezzo di prova - Denunzia di difetto di motivazione - Modalità - Indicazione specifica delle circostanze da provare - Necessità.
Il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia il difetto di motivazione su una istanza di ammissione di un mezzo di prova, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2977 del 10/02/2006