Impugnazioni civili - appello - prove – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005
Appello - Natura - Specifiche censure - Necessità - Conseguenze sull'onere probatorio - Fascicolo dell'appellato contenente documenti favorevoli all'appellante e da questi non prodotti in copia - Mancata restituzione del fascicolo dell'appellato - Effetti.
L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà , ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005