Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16132 del 02/08/2005
Deduzione di erronea interpretazione di norma contrattuale - Onere di riportare il testo della fonte in questione - Necessità - Fondamento - Principio di autosufficienza del ricorso
In tema di ricorso per cassazione ed in ipotesi di censura della pronunzia del giudice di merito per violazione dei canoni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare nell'atto introduttivo il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte di esso in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità - il quale non può desumere "aliunde", neppure dalla stessa sentenza impugnata, gli elementi di giudizio necessari alla decisione che non risultino dal ricorso - in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all'inammissibilità del motivo ex art. 366 nn. 3 e 4 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16132 del 02/08/2005