Condizioni - Intervento ad opera di soggetto deducente la sua qualità di litisconsorte pretermesso in primo grado - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - Deduzione,da parte dello stesso interventore, dell'ingiustizia nel merito della sentenza di prime cure - Necessità - Esclusione.
L'allegazione da parte dell'interventore in appello della qualità di litisconsorte necessario pretermesso, con la richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza pronunciata in primo grado senza la sua partecipazione al processo, basta a determinare l'ammissibilità dell'intervento, senza che si richieda anche la denuncia dell'ingiustizia, nel merito, della sentenza conclusiva di quel procedimento, essendo il pregiudizio di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. insito in detta mancata partecipazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10130 del 14/05/2005