Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8882 del 29/04/2005
Intesa restrittiva della concorrenza - Accordo e/o pratica concordata tra più imprese di assicurazione - Ordine di inibizione e sanzione amministrativa distintamente irrogate dall'Autorità garante - Sentenza del Consiglio di Stato emessa nei confronti di tutte le compagnie di assicurazione - Ricorso per Cassazione - Art. 331 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In relazione al provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, accertata l'intesa restrittiva della libertà di concorrenza in violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, inibisca l'attuazione e la continuazione delle infrazioni accertate ed applichi alle imprese d'assicurazione interessate al procedimento distinte sanzioni amministrative pecuniarie, ogni impresa è titolare di una posizione giuridica differenziata, la quale non viene meno per il fatto che siano state postulate intese anticoncorrenziali, perchè, pur in presenza di tali intese, oggetto del provvedimento restano le condotte delle singole compagnie assicuratrici, ciascuna delle quali è destinataria dell'ordine d'inibizione e delle sanzioni amministrative distintamente irrogate. Da tanto consegue che - essendosi in presenza, non di un atto indivisibile concernente più soggetti unitariamente considerati, bensì di un atto plurimo riguardante una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali titolare di una situazione giuridica autonoma - non ricorre una situazione d'inscindibilità o dipendenza di cause, per cui, ove la sentenza del Consiglio di Stato non sia stata impugnata nei confronti di tutte le compagnie d'assicurazione destinatarie della sanzione che avevano preso parte al giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo, non v'è necessità, in sede di giudizio di cassazione, di disporre l'integrazione del contraddittorio, versandosi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 331 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8882 del 29/04/2005