Ricorso per cassazione - Notificazione tramite ufficiale giudiziario incompetente - Conseguenze - Nullità, e non inesistenza, della notificazione - Sua sanabilità "ex tunc" a seguito di costituzione dell'intimato
La notificazione del ricorso per cassazione effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente alla stregua dell'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, è nulla, e non già inesistente, sicché il corrispondente vizio deve intendersi sanato, per raggiungimento dello scopo e con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22995 del 29/10/2014