Fornitura di acqua potabile - Riscossione del credito dovuto a titolo di canone - Sentenza del Giudice di pace - Appellabilità della stessa - Preclusione ex art. 339 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis") - Esclusione - Fondamento.
La sentenza del giudice di pace che accerti la prescrizione del credito relativo al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, avendo ad oggetto un diritto indisponibile del Comune, è resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, sicché è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") successivo la modifica introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 25/08/2014