impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014
Chiamata in garanzia impropria - Scindibilità della relativa causa rispetto a quella introdotta dalla domanda principale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Appello tardivo proposto da altro coobbligato in solido - Applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. - Condizioni.
In caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicché l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva - ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. - avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall'impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell'eventuale insolvenza dell'obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito.
Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014