Trasferimento di ramo d'azienda - Successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti - Conseguenze - Legittimazione del successore all'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa - Sussistenza - Condizioni.
Il principio secondo cui l'interventore "ad adiuvandum", ex art. 105 cod. proc. civ., è privo di un'autonoma legittimazione ad impugnare in assenza di impugnazione della parte principale, non trova applicazione quando l'intervento in questione sia stato compiuto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso (nella specie, cessionario di ramo d'azienda): questi, infatti, è sempre legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che occorra che il medesimo successore a titolo particolare proponga autonoma pretesa nei confronti dell'altra parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 08/06/2012