Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9989 del 16/04/2008
Applicabilità anche nel caso di procedimenti introdotti con ricorso - Parte contumace - Termine annuale per l'impugnazione - Inapplicabilità - Condizioni - Nullità della notificazione del ricorso - Prova - Onere a carico del contumace - Ignoranza del processo - Presunzione di non conoscenza - Effetti - Inversione dell'onere della prova.
Il primo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. (che fissa il termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari indimente dalla notificazione), analogicamente applicabile anche al di fuori delle situazioni di contumacia e nei giudizi che iniziano con ricorso, non trova applicazione quando il contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione della citazione, incombendo sulla parte, in detta ipotesi, solamente l'onere di fornire la prova della nullità e dovendosi, per contro, escludere la necessità di dimostrare la non conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione stessa, poiché tale vizio, salvo prova contraria, è tale da impedire alla parte di acquisire la notizia dell'esistenza del giudizio e dà luogo ad una presunzione di non conoscenza; ne consegue, pertanto, che, in tal caso, spetta a chi eccepisce la tardività l'onere di provare che la controparte abbia avuto, nonostante la nullità, detta conoscenza di fatto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9989 del 16/04/2008