Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007
Nullità - Sanatoria - Condizioni - Notificazione del controricorso a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario dal luogo di emissione del provvedimento - Validità - Raggiungimento dello scopo - Conseguenze - Irrilevanza della nullità.
In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1992, n. 55, la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., l'eventuale nullità della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/02/2007