Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Cause dipendenti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
Conseguenze - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Configurazione di una ipotesi di rimessione al giudice di primo grado relativa ad un vizio concernente una delle cause dipendenti - Effetto - Rimessione dell'intero giudizio al primo giudice - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché il litisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullità della notificazione della citazione riguardante una delle cause dipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 354 cod. proc. civ. per entrambe le cause. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo e confermato la sentenza impugnata con la quale era stata disposta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ. relativamente a due contestuali domande di risarcimento danni intentate congiuntamente nei confronti dell'E.N.E.L. e di un'Amministrazione provinciale, sul presupposto della qualità di litisconsorti necessari processuali dei medesimi convenuti in relazione alla loro rispettive posizioni inscindibili, poiché per entrambe le domande occorreva accertare la medesima situazione di fatto relativa alla presenza o meno, sulla strada e sul cantiere, di idonea segnalazione dei lavori in corso).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006