Conseguenze - Conversione della nullità in mezzo d'impugnazione - Inapplicabilità - Fondamento.
Il vizio di nullità - in tesi conseguente alla mancata rilevazione del difetto di integrità del contraddittorio - della sentenza di legittimità con cui è stata disposta la cassazione con rinvio della decisione impugnata non è deducibile nella fase di rinvio e, quindi, neppure con il ricorso avverso la relativa sentenza, essendo inapplicabile alle sentenze di cassazione il rimedio, apprestato dall'art. 161 cod. proc. civ., della conversione della nullità in mezzo d'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 28/11/2011