Censura di non ammissione di prova testimoniale - Oneri del ricorrente - Fondamento.
La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010