IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17353 del 23/07/2010
Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività per il giudice di rinvio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della verifica del requisito dimensionale rilevante per l'applicazione della tutela reale avverso il licenziamento, il giudice di rinvio era vincolato dal giudicato interno, formatosi in ragione della mancata pregressa contestazione datoriale della sussistenza del requisito numerico affermata dal lavoratore).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17353 del 23/07/2010