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IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14699 del 18/06/2010

Notificazione in forma impersonale e collettiva in alternativa a quella effettuata nei riguardi dei singoli eredi - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze - Previsione espressa del secondo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. - Carattere ostativo - Esclusione - Fattispecie.

L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indimente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. (Nella specie, le Sezioni unite, pur rilevando la nullità della notificazione del ricorso siccome effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte vittoriosa presso il procuratore domiciliatario del "de cuius" costituito nel giudizio di secondo grado anziché nel domicilio del defunto, ne ha ravvisato l'intervenuta sanatoria per effetto della costituzione dell'erede della suddetta parte nel giudizio di legittimità).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14699 del 18/06/2010