impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso nell'interesse della legge - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.13332 del 01/06/2010
Enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge - Procedimento relativo - Natura giuridica - Mezzo d'impugnazione - Esclusione - Procedimento autonomo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Notificazione della richiesta alla parte - Necessità - Esclusione.
La richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, rivolta alla Corte di cassazione dal P.G. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si configura non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un'iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge, con riferimento non solo all'ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione, ma anche a quelle di provvedimenti non impugnabili o non ricorribili per cassazione, in quanto privi di natura decisoria, con la conseguenza che l'iniziativa del P.G., che si concreta in una mera richiesta e non già in un ricorso, non dev'essere notificata alle parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.13332 del 01/06/2010