IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010
Rinuncia al ricorso - Sopravvenienza della dichiarazione dopo la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio - Declaratoria d'estinzione da parte del Collegio - Ammissibilità - Enunciazione del principio nell'interesse della legge - Ammissibilità - Fondamento.
La dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle sezioni unite della Corte, sulla base della rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non preclude alla medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell'interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all'esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell'inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010