Obbligo del giudice - Presupposto - Ritualità delle impugnazioni - Fondamento - Appello dichiarato inammissibile - Riunione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., di appelli separatamente proposti dalla stessa parte avverso la medesima sentenza trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente proposte, e cioè idonee a investire il giudice di una pronunzia nel merito, perché solo in tale ipotesi è necessario scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato che il combinato disposto degli artt.333 e 335 cod.proc.civ. mira a prevenire. Una siffatta esigenza non sussiste allorquando una delle impugnazioni è inammissibile, trattandosi di declaratoria di mero rito, come tale non contenente l'accertamento sostanziale del regolamento di interessi oggetto della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18949 del 31/08/2010