IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18050 del 04/08/2010
Condizioni - Impugnazioni avverso lo stesso provvedimento - Obbligatorietà della riunione - Impugnazioni avverso sentenze diverse pronunciate in separati giudizi - Discrezionalità della riunione - Giudizio di legittimità - Ammissibilità della riunione - Fondamento.
La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l'obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (artt. 335 cod. proc. civ. e 151 disp. att. cod. proc. civ.), é desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto.(Fattispecie relativa a regolamento preventivo di giurisdizione proposto in controversia relativa a differenze retribuive di ex dipendenti della Provincia).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18050 del 04/08/2010