Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 4356 del 23/02/2010
Inosservanza del termine per il deposito del ricorso - Conseguenze - Improcedibilità - Causa del ritardo - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha peraltro escluso che nella specie potesse configurare una causa di non imputabilità del ritardo l'avvenuta sottrazione del plico contenente il ricorso al vettore incaricato del recapito al collega del difensore in Roma, che ne avrebbe dovuto curare il deposito, dipendendo l'impossibilità di tale adempimento dal mezzo a tal fine prescelto dal difensore, in luogo dell'invio per posta direttamente al cancelliere della Corte di cassazione).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 4356 del 23/02/2010