Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2714 del 08/02/2010
Morte del procuratore - Fase del giudizio - Dopo la precisazione delle conclusioni e prima della discussione - Notifica della sentenza - Modalità - Notifica personale alla parte rimasta priva di difensore - Termine breve per impugnazione - Decorrenza - Configurabilità - Non conoscenza dell'evento interruttivo da parte del destinatario della notifica - Rilevanza - Esclusione.
In caso di morte del procuratore costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa, il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notifica personale della sentenza alla parte rimasta priva di difensore, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza incolpevole dell'evento interruttivo verificatosi (benché non dichiarato) ai danni della parte stessa; da un lato, invero, in questa fase processuale di transizione, la parte non può sottrarsi all'onere di informarsi circa le ragioni dell'avvenuta notifica alla sua persona e non al difensore, e, dall'altro, nessun dovere di avvisare la controparte della morte del suo difensore ricade sulla parte notificante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2714 del 08/02/2010