Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010
Processo con pluralità di parti - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità in tema di cause scindibili - Esclusione - Conseguenze.
In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt.326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio. In tali ipotesi (quale quella di specie, relativa a chiamata in garanzia impropria), il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell'impugnabilità nel termine di cui all'art.327 cod.proc.civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010