Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva processuale dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Prova - Onere a carico del ricorrente - Necessità - Limiti - Fondamento.
Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 651 del 18/01/2010