Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 76 del 08/01/2010
Ricorso incidentale - forma e contenuto - Esposizione sommaria dei fatti - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
Il controricorso, avendo la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale; tuttavia, quando detto atto racchiuda anche un ricorso incidentale deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l'esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 371, terzo comma, e 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Ne consegue che il ricorso incidentale è inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito imposto dal citato art. 366 reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 76 del 08/01/2010