Notificazione a persona parte in giudizio in nome proprio e quale rappresentante di altro soggetto - Consegna di una sola copia - Sufficienza - Fondamento.
La norma secondo la quale la notifica dell'atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poiché in tal caso soltanto il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio e la funzione informativa della notifica dell'atto di impugnazione si realizza comunque con la consegna al medesimo di una sola copia, pur se l'impugnazione sia diretta al rappresentato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9265 del 19/04/2010