Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25640 del 17/12/2010
Giudizio di appello con pluralità di appellati - Tempestivo deposito della sola copia dell'atto di citazione notificato ad almeno una delle parti - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
In caso di pluralità di appellati, è costituito tempestivamente in giudizio l'appellante cha abbia depositato in cancelleria - nei dieci giorni dalla prima notifica (art. 165, primo comma, cod. proc. civ.) - copia dell'atto di impugnazione notificato ad almeno una delle controparti, purché provveda al deposito dell'originale dell'atto di appello, con tutte le notifiche, entro la prima udienza di comparizione delle parti, in quanto il deposito di tale atto entro i dieci giorni dall'ultima notificazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 165 cod. proc. civ., non interferisce con la costituzione dell'appellante, ormai integrata, ma assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine da ultimo indicato non determina l'improcedibilità dell'appello ma costituisce una mera irregolarità, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25640 del 17/12/2010