Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010
Deposito della copia autentica con la relata in caso di notificazione - Funzione - Allegazione espressa od implicita da parte del ricorrente dell'avvenuta notificazione - Mancata produzione di copia autentica con la relata di notifica unitamente al ricorso o comunque entro il termine per il suo deposito secondo le modalità previste dall'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Rilevanza dell'acquisizione "aliunde" dei predetti documenti - Esclusione - Fondamento.
La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (Principio affermato ai sensi dell'art.360 bis, comma 1, cod. proc. civ).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010