Domanda inammissibile - Omessa pronuncia - Motivo di ricorso per cassazione - Esclusione.
L'omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda n on consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (principio affermato ai sensi dell'art. 306 bis, n.1 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24445 del 02/12/2010