Impugnazioni civili - Appello- Giudice d'Appello – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 23594 del 22/11/2010
Competenza territoriale "sui generis" - Disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ. - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione - Fondamento - Carattere funzionale della competenza del giudice dell'impugnazione - Conseguenze in caso di omesso rilievo "in limine litis" - competenza civile - Giudice dell'appello - Competenza territoriale "sui generis" - Disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ. - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione - Fondamento - Carattere funzionale della competenza del giudice dell'impugnazione - Conseguenze in caso di omesso rilievo "in limine litis".
L'individuazione del giudice di appello, ai sensi dell'art. 341 cod. proc. civ., attiene ad una competenza territoriale "sui generis", che prescinde dai comuni criteri di collegamento tra una causa e un luogo, né è al riguardo applicabile la norma di cui all'art. 38 cod. proc. civ., che si riferisce esclusivamente al giudizio di primo grado, dipendendo tale competenza indefettibilmente dal luogo in cui ha sede il giudice "a quo". Ne consegue il carattere funzionale della competenza, che impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso per il solo fatto che la relativa questione non sia stata posta "in limine litis".
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 23594 del 22/11/2010