Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3169 del 09/02/2011
Controversie relative a procedure di affidamento di appalti pubblici - Ammissione alla gara - Sindacato del giudice amministrativo sulla certificazione dell'ente previdenziale attestante la regolarità contributiva dell'impresa partecipante - Ammissibilità e limiti - Annullamento della certificazione - Pronuncia esorbitante dai limiti della giurisdizione amministrativa - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione della certificazione (nella specie proveniente dalla Cassa Edile) che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. "durc") costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione; ne consegue che - ove il Consiglio di Stato, dopo aver accertato l'assenza di gravi violazioni di carattere contributivo, oltre ad annullare il provvedimento di esclusione dalla gara abbia, nel contempo, annullato anche la documentazione di regolarità contributiva - non rileva che tale ultima decisione possa aver esorbitato dal novero di quelle consentite al giudice amministrativo, qualora - come nella specie - l'annullamento della certificazione non abbia avuto alcuna influenza sulla decisione di annullamento del rifiuto di aggiudicazione dell'appalto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3169 del 09/02/2011