Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2774 del 04/02/2011
Pluralità di procuratori costituiti - Avvenuta notificazione ad entrambi - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla prima delle notifiche - Qualità di non domiciliatario del procuratore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario - semprechè tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che il ricorrente aveva invocato la diversa regola, valida per le notificazioni del processo penale ma del tutto inapplicabile nell'ambito delle impugnazioni civili, secondo la quale la dichiarazione di domicilio prevale su una analoga precedente elezione ancorchè non espressamente revocata).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2774 del 04/02/2011