Discussione davanti alla Corte di cassazione - Facoltà per le parti di presentare brevi osservazioni scritte - Sussistenza - Limiti - Ricorso trattato con la procedura di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. - P.M. conforme alla relazione - Facoltà di deposito di osservazioni - Esclusione.
A norma dell'art. 379 cod. proc. civ., in sede di discussione davanti alla Corte di cassazione è consentito alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza; ne consegue che, ove il ricorso sia stato trattato in camera di consiglio con la procedura di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. ed il P.M. si sia limitato a chiedere la conferma della relazione presentata, è precluso alle parti di depositare ulteriori osservazioni scritte.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1015 del 17/01/2011