Sentenza di primo grado non notificata e smarrita - Ricostruzione del provvedimento - Termini di impugnazione - Decorrenza - Dalla ricostruzione - Fondamento - Momento della istanza di ricostruzione - Irrilevanza.
Ai fini della tempestività dell'appello, il termine di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. per l'impugnazione della sentenza di primo grado non notificata che sia andata smarrita decorre dalla ricostruzione del provvedimento, dovendosi escludere che detto termine possa decorrere nei confronti di una sentenza inesistente il cui deposito non sia mai stato comunicato, senza che assuma rilievo il momento di presentazione dell'istanza di ricostruzione, non essendo la parte onerata, in mancanza di una prescrizione in tal senso, al rispetto di un limite temporale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7130 del 29/03/2011