Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011
Termine breve per impugnare - Decorrenza - Notifica - Volontà di mettere in moto i termini di impugnazione per entrambe le parti - Necessità - Fattispecie.
Ai fini della determinazione del termine breve per impugnare, di cui all'art. 326 cod. proc. civ., occorre che la notifica della sentenza sia caratterizzata dalla volontà di porre fine al processo, mettendo in moto i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante e, pertanto, se tale volontà non sussiste, la notificazione è inidonea a segnare il "dies a quo" del termine breve, non essendo sufficiente la mera comunicazione, realizzata mediante un atto di esibizione documentale, compiuta ad altri fini. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la notificazione della sentenza compiuta in un diverso processo, tra le stesse parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 372 cod. proc. civ., al dichiarato fine di comprovare che il giudizio non era stato definito con sentenza passata in giudicato).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011