Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011
Atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio d'appello - Formule predeterminate - Necessità - Esclusione - Esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di litisconsorzio necessario nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate essendo sufficiente ai fini della sua validità, l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione, cioè atti che siano idonei al raggiungimento dello scopo di porre il destinatario al corrente dei termini dell'impugnazione e di difendersi costituendosi per l'udienza stabilita. Ne consegue la validità della notifica di fotocopia dell'atto di citazione in appello al destinatario precedentemente omesso, accompagnata dall'ordinanza del giudice che dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa la nuova udienza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 16/06/2011