Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12853 del 10/06/2011
Giudizi con P.M. litisconsorte necessario - Impugnazione della sentenza di primo grado - Notificazione dell'atto di appello anche al P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Omissione - Integrazione del contraddittorio - Costituzione in appello del P.M. presso il giudice "ad quem" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi in cui il P.M. è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare di un autonomo potere di impugnazione, il relativo atto di appello deve essere notificato anche al P.M. presso il tribunale e, in difetto, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.. Tale integrazione è necessaria anche quando l'atto di appello sia stato notificato al P.G. presso la corte di appello o questi sia ritualmente intervenuto nel giudizio di secondo grado, atteso che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale a cui non è legittimato il P.M. presso il giudice "ad quem", e, pertanto, dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui è intesa l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 citato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso una sentenza del tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adattabilità di alcuni minori, per non essere stato il gravame notificato al P.M. presso il tribunale e per non avere le parti tempestivamente provveduto all'ordine di integrazione del contraddittorio, disposto dalla medesima corte di appello).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12853 del 10/06/2011