Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10464 del 12/05/2011
Atto d'appello - Notificazione eseguita a mani di collega di studio nel domicilio dichiarato nell'atto di costituzione - Variazione in corso di causa - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Conseguenze - Contumacia dell'appellato - Rinnovazione della notificazione - Necessità.
La notificazione dell'atto di appello consegnato ad un avvocato qualificatosi collega di studio del difensore ed avvenuta presso il domicilio professionale esistente al momento della costituzione in giudizio, anzichè in quello variato in corso di causa e risultante dall'albo professionale, non deve ritenersi inesistente ma nulla, in quanto l'atto, pur se viziato, perché eseguito fuori dalle prescrizioni contenute nel primo e terzo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica. Pertanto, ove la parte sia rimasta contumace in appello, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10464 del 12/05/2011