Chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art. 107 c.p.c. - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Partecipazione del terzo al giudizio di primo grado - Sua mancata citazione in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Sussistenza.
La chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9131 del 06/05/2016