Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Effetti restitutori - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello - Necessità - Fondamento.
Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 cod. proc. civ., nonché dall'art. 389 cod. proc. civ. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 05/02/2013