Atto di rinuncia non notificato alle parti costituite - Idoneità a determinare l'estinzione del processo - Esclusione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Condizioni.
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull'oggetto del contendere.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013